Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare esclusivamente le catture fissate nell ' allegato del presente regolamento nelle acque soggette alla giurisdizione della pesca della Svezia .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1179:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo