Art. 2

In vigore dal 12 giu 1979
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni , distinte per specie e per navi , concernenti le catture e/o gli sbarchi effettuati da navi battenti la loro bandiera e che pescano nell ' ambito dei contingenti fissati dal presente regolamento . Le informazioni relative a ciascun mese vengono trasmesse alla Commissione entro e non oltre la fine del mese successivo .
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