Art. 3

In vigore dal 12 giu 1979
1 . La pesca nelle divisioni CIEM IV , VI , VII e XIV e nelle zone ICNAF 0 + 1 sulla base dei contingenti fissati nell ' è subordinata all ' esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all ' osservanza delle condizioni precisate nella licenza . 2 . Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi : a ) 18 per la pesca dello sgombro , del suro e dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI ( a nord dei 56° 30' N ) ; b ) 22 per la pesca del merluzzo norvegese nella divisione CIEM IV e nella suddivisione CIEM VI a ( a nord dei 56° 36' N ) e dell ' ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV ; c ) 18 per la pesca del gambero boreale nelle zone ICNAF 0 + 1 ( ad est della linea mediana ) ; d ) 10 per la pesca della molva e del brosmio nella suddivisione CIEM VI b ; e ) 10 per la pesca dell ' ippoglosso nero e del sebaste nella zona ICNAF 0 + 1 ( ad est della linea mediana ) e nella divisione CIEM XIV ; f ) 17 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII ( ad ovest dei 12° O ) e nelle suddivisioni CIEM VI a ( a nord dei 56° 30' N ) e VI b . 3 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca , ciascuna di esse deve essere munita di licenza . 4 . Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove . L ' annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione . 5 . Le licenze rilasciate a norma del regolamento ( CEE ) n . 589/79 rimangono valide su eventuale richiesta delle autorità delle isole Faeroeer .
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