Art. 1
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Faeroeer nella zona delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord , dello Skagerrak , del Kattegat , del Mar Baltico , del Mare di Labrador , dello stretto di Davis , della baia di Baffin e dell ' Oceano Atlantico a nord del 43° N sono autorizzate nel 1979 per le specie di cui all ' allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento .
2 . Le attività di pesca autorizzata a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le acque territoriali degli Stati membri , con l ' eccezione che è autorizzata la pesca nello Skagerrak al largo di 4 miglia nautiche dalle linee danesi .
3 . In deroga al paragrafo 1 , le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione .
4 . Le catture accessorie in una determinata di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione .
Storico versioni
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