Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Le navi che pescano nell ' ambito dei contingenti fissati all ' devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonchù tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all ' .
2 . Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all ' allegato II .
3 . Le navi di cui al paragrafo 1 , eccettuate quelle che pescano nella suddivisione CIEM III a ( 3 ) , trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all ' allegato III . Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato .
4 . Le lettere e le cifre d ' immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua .
Storico versioni
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