Art. 1
In vigore dal 12 giu 1979
1 . I prodotti di cui all ' allegato I , originari dei paesi elencati nell ' allegato II , sono ammessi all ' importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento su presentazione di un certificato di origine conforme al modello accluso all ' allegato VI .
I prodotti di cui all ' allegato I , originari di Hong Kong , sono accompagnati da un certificato di origine conforme al modello specifico , recante la dicitura « Hong Kong » , accluso all ' allegato VI .
2 . Questo certificato di origine è rilasciato dalle autorità governative competenti del paese fornitore se i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità .
3 . Tuttavia , i prodotti di cui all ' allegato I diversi da quelli de gruppi I e II sono ammessi all ' importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento previa presentazione di una dichiarazione dell ' esportatore o del fornitore figurante sulla fattura o , in mancanza di fattura , su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari del paese fornitore in cui è stata redatta questa dichiarazione , a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità .
4 . Il paragrafo 3 non è d ' applicazione per i prodotti originari dell ' Egitto , di Hong Kong , di Macao , dello Sri Lanka e della Tailandia .
5 . Quando sono fissati criteri di determinazione dell ' origine diversi per prodotti della stessa categoria e della stessa voce doganale , i certificati o le dichiarazione devono comprendere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire di valutare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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