Art. 3
In vigore dal 12 giu 1979
1 . A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità comunitarie competenti nutrono fondati dubbi sull ' autenticità del certificato o sull ' esattezza delle informazioni relative all ' origine reale dei prodotti in questione , vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine .
In tal caso le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o una copia all ' autorità governativa competente del paese fornitore interessato indicando , eventualmente , i motivi di fondo o di forma che giustificano un ' indagine . Esse allegato al certificato di origine o all copia del medesimo , qualora sia stata presentata la fattura , detta fattura o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni che è stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato di cui trattasi .
2 . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all ' , paragrafo 3 , del presente allegato .
3 . I risultati dei controlli a posteriori , effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 , vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi .
4 . Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell ' uso delle dichiarazioni di origine , lo Stato membro interessato ne informa la Commissione . La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri .
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione , il comitato dell ' origine esamina quanto prima , conformemente alla procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 ( 2 ) , l ' opportunità di esigere , per i prodotti interessati e nei confronti del paese fornitore in questione , la presentazione di un certificato di origine conforme all ' , paragrafi 1 e 2 .
La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
5 . Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine , l ' autorità governativa competente del paese fornitore deve conservare , per almeno due anni , le copie dei certificati nonchù , eventualmente , i relativi documenti d ' esportazione .
6 . Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo , a titolo di sondaggio , non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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