Art. 6

In vigore dal 28 mag 1979
L ' offerta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità . Tuttavia , l ' organsimo d ' intervento interessato può esigere che l ' offerta che non è stata presentata nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro da cui l ' organismo dipende , sia accompagnata da una traduzione .
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