Art. 3

In vigore dal 28 mag 1979
1 . In deroga alle disposizioni dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 l ' offerta è valida soltanto se accompagnata dall ' impegno scritto del concorrente di ritirare e di esportare le carni prima del 1° settembre 1979 . 2 . Tuttavia , qualora l ' acquirente sottoponga le carni al regime di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 441/69 , la data di cui al paragrafo precedente è spostata al 1° gennaio 1980 , soltanto per quanto riguarda l ' obbligo di esportare . 3 . L ' acquirente prende in consegna il prodotto prima della data di cui al paragrafo 1 , Alla scadenza di tale data , il contratto è annullato per il quantitativo che non è stato ritirato .
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