Art. 2
In vigore dal 28 mag 1979
1 . La vendita è effettuata con procedura di gara e in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , in particolare degli articoli da 6 a 14 , fatte salve le disposizioni del presente regolamento .
2 . Sono prese in considerazione unicamente le offerte pervenute agli organismi d ' intervento entro e non oltre le ore 14 del 13 giugno 1979 . Questo termine è anticipato di un ' ora in Danimarca , nella Repubblica federale di Germania e in Irlanda .
3 . In deroga alle disposizioni dell ' , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinque giorni prima dello scadere del termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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