Art. 5

In vigore dal 15 mag 1979
Per l ' adozione di decisioni relative a materie definite nell ' accordo di conferenza sul traffico di uno Stato membro e diverse da quelle di cui all ' del presente regolamento , le compagnie di navigazione nazionali di tale Stato membro tutte le altre compagnie della Comunità che sono membri della conferenza prima di dare o rifiutare il loro consenso .
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