Art. 6

In vigore dal 15 mag 1979
Gli Stati membri adottano in tempo utile , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per l ' esecuzione del presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . BOULIN ( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 34 . ( 2 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 46 . ALLEGATO I RISERVE Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione o nell ' aderirvi , formulano le tre riserve e la riserva interpretativa indicate qui di seguito : 1 . Ai fini dell ' applicazione del codice di comportamento , la nozione di « compagnia di navigazione nazionale » nel caso di uno Stato membro della Comunità economica europea , può comprendere tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite sul territorio di tale Stato conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea . 2 . a ) Fatto salvo il punto b ) della presente riserva , l ' del codice di comportamento non è applicabile nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità e , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . b ) Il punto a ) non pregiudica le possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' del codice , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e i ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , o ii ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' , paragrafo 3 , del codice . 3 . L ' e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di compartamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità nonchù , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . 4 . Nei traffici in cui si applica l ' del codice di comportamento , l ' ultima frase di detto articolo viene interpretata nel senso che : a ) i due gruppi di compagnie di navigazione coordineranno le loro posizioni prima di votare su questioni riguardanti il traffico tra i loro due paesi ; b ) questa frase si applica unicamente alle questioni che in virtù dell ' accordo di conferenza richiedono il consenso dei due gruppi di compagnie di navigazione nazionali interessate e non a tutte le questioni disciplinate nell ' accordo di conferenza . ALLEGATO II CONCILIAZIONE DI CUI ALL ' , PARAGRAFO 3 Le parti nella controversia designano uno o più conciliatori . Se esse non riescono a mettersi d ' accordo al riguardo , ciascuna delle parti nella controversia designa un conciliatore ; i conciliatori così designati ne cooptano un altro che presiede . Se una delle parti si astiene dal designare un conciliatore o se i conciliatori designati dalle parti non hanno potuto mettersi d ' accordo per cooptare il presidente , il presidente della camera di commercio internazionale procede , su richiesta di una delle parti , alle necessarie designazioni . I conciliatori fanno tutto il possibile per comporre la controversia . Essi fissano la procedura da seguire ed il loro onorario è pagato dalle parti nella controversia .
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