Art. 1
In vigore dal 15 mag 1979
1 . Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell ' aderirvi , informano per iscritto il segretario generale delle Nazioni Unite che tale ratifica o adesione è avvenuta in conformità del presente regolamento .
2 . Lo strumento di ratifica o di adesione è accompagnato dalla riserve indicate nell ' allegato I .
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