Art. 3
In vigore dal 8 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 8 maggio 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . BERNARD-REYMOND
( 1 ) GU n . C 244 del 14 . 10 . 1978 , pag . 4 .
( 2 ) GU n . C 6 dell ' 8 . 1 . 1979 , pag . 76 .
( 3 ) GU n . C 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .
( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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