Art. 2
Le seguenti disposizioni sono inserite nel regolamento ( CEE ) n . 729/70 :
In vigore dal 8 mag 1979
« Articolo 6 bis
1 . Gli importi previsti come contributo finanziario per un periodo quinquennale che , durante tale periodo , non siano stati iscritti nel bilancio , non possono più esservi iscritt per il periodo quinquennal successivo .
$2 . Inoltre gli stanziamenti iscritti nel bilancio e non impegnati al termine dell ' ultimo esercizio di tal periodo restano disponibili , ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento finanziario , per il primo esercizio del periodo quinquennale successivo ; tali stanziamenti vengono tuttavia dedotti dell ' importo dei contributi finanziari relativi al periodo quinquennale successivo .
Articolo 6 ter
1 . Gli stanziamenti messi in riserva in base ai regolamenti ( CEE ) n . 2010/68 , ( CEE ) n . 1534/69 , ( CEE ) n . 2591/70 , ( CEE ) n . 847/72 , ( CEE ) , n . 2809/73 , ( CEE ) n . 1215/75 e ( CEE ) n . 3309/75 , e non iscritti nel bilancio anteriormente al 31 dicembre 1979 , non possono più essere iscritti nel bilancio dopo tale data .
2 . Gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1979 per il Fondo , sezione orientamento , e non impegnati al 31 dicembre 1979 , restano disponibili per l ' esercizio successivo , ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento finanziario ; essi sono tuttavia dedotti dall ' importo dei contributi finanziari relativi al periodo quinquennale che inizia il 1° gennaio 1980 .
Articolo 6 quater
In applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 5 , secondo comma , l 'importo totale dei contributi fiananziari che possono essere messi a carico del Fondo , sezione orientamento , per il periodo 1980 - 1984 è di 3 600 milioni di unità di conto europee . »
Storico versioni
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