Art. 1

Il testo dell ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , è sostituito dal seguente testo :

In vigore dal 8 mag 1979
« 5 . Per l ' anno 1972 , gli stanziamenti del Fondo , sezione orientamento , ammontano a 285 milioni di unità di conto . Dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1979 , essi ammontano a 325 milioni di unità di conto all ' anno . A decorrere dal 1° gennaio 1980 , l ' importo totale dei contributi finanziari che possono essere messi a carico del Fondo , sezione orientamento , è fissato per periodi quinquennali dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , secondo la procedura prevista all ' articolo 43 , paragrafo 2 , terzo comma , del trattato . L ' importo esatto degli stanziamenti da iscrivere viene stabilito annualmente mediante la procedura di bilancio in base al volume delle spese da finanziare , come azioni comuni e misure speciali nel corso dell' anno preso in considerazione . L ' importo delle dotazioni quinquennali può essere maggiorato dal Consiglio , che delibera secondo la procedura prevista all ' articolo 43 , paragrafo 2 , terzo comma , del trattato , soltanto per le azioni comuni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 , del presente regolamento . Se il Consiglio non fissa una nuova dotazione prima della scadenza del periodo quinquennale in corso , la dotazione valida per il periodo in corso , eventualmente maggiorata in virtù del comma precedente , viene prorogata per il periodo successivo . »
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