Art. 30
All ' articolo 4 , primo comma , è aggiunta la frase seguente :
In vigore dal 2 mag 1978
" A titolo eccezionale puo essere considerato agente locale anche l ' agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee . " .
L ' , secondo comma , è sostituito dal testo seguente :
" Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità , puo essere considerato agente locale l ' agente assunto per espletare compiti diversi da quelli indicati nel primo comma , che non sarebbe giustificato , nell ' interesse del servizio , affidare ad un funzionario o ad un agente avente un ' altra qualifica ai sensi dell ' . " .
Storico versioni
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