Art. 31

All ' articolo 14 , dopo il primo comma , è inserito il comma seguente :

In vigore dal 2 mag 1978
" Se , durante il periodo di prova , l ' agente è impossibilitato , in seguito a malattia o infortunio , ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese , l ' autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente . " .
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