Art. 3

In vigore dal 28 feb 1978
1 . Gli Stati membri adottano adequate disposizioni affinché l ' apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario . 2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate . 3 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo .
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