Art. 1
In vigore dal 28 feb 1978
Dal 1 * marzo 1978 fino al 29 febbraio 1980 i prodotti elencati in appresso originari degli Stati dell ' Africa , de Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d ' oltremare sono importati a dazi doganali pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate con una riscossione minima di 2 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto .
N . della tariffa
doganale * Designazione delle merci
comune
07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o
* refrigerati :
* M . Pomodori :
* I . dal 1 * novembre al 14 maggio :
* _ dal 15 novembre al 15 aprile
Storico versioni
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