Art. 2
In vigore dal 28 feb 1978
1 . A decorrere dal 1 * marzo e fino al 15 aprile 1978 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate per i pomodori , freschi o refrigerati , della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune , originari degli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , o dei paesi e territori d ' oltremare .
2 . Nei limiti di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con una riscossione minima di 2 unità di conto per 100 kg peso netto .
3 . Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva comunitaria .
4 . Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurare i prodotti in questione , tale Stato preleva una parte adequata dalla riserva , sempreché la consistenza della stessa lo consenta .
5 . Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 4 sono valide sino al 15 aprile 1978 .
Storico versioni
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