Art. 3
In vigore dal 14 feb 1978
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Tuttavia , per quanto riguarda il prezzo minimo all ' importazione fissato per i concentrati di pomodori , il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni realizzate sulla scorta di un titolo d ' importazione chiesto a decorrere dal 20 febbraio 1978 ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , d ' esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 7 ) .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addi 14 febbraio 1978 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . DALSAGER
( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .
( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 .
( 4 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1978 , pag . 3 .
( 5 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .
( 7 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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