Art. 2
Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo :
In vigore dal 14 feb 1978
" 6 . Il tasso rappresentativo per la sterlina inglese , fissato con il regolamento ( CEE ) n . 179/78 , si applica a decorrere :
a ) dal 1 * luglio 1978 per il settore dell ' isoglucosio ;
b ) dal 1 * agosto 1978 per i settori delle uova , del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ;
c ) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino ; altre date possono essere tuttavia previste per le operazioni di distillazione ;
d ) dal 1 * gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca ;
e ) con riserva di quanto disposto alla lettera f ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 179/78 ;
f ) dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1978/1979 per i settori delle carni bovine nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dalla data applicabile a quest ' ultimo settore per il settore dell carni suine e negli altri casi non suindicati " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:310:oj#art-2