Art. 1
In vigore dal 14 feb 1978
Il testo dell ' , paragrafo 5 , lettere d ) ed e ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo :
" d ) con riserva di quanto disposto alle lettere e ) e f ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 178/78 ;
e ) dal 20 febbraio 1978 per i concentrati di pomodori ;
f ) dalla data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 178/78 per
_ i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari , delle carni bovine e delle carni suine , nonché dello zucchero ;
_ l ' aiuto complementare di cui all ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ( 5 ) ;
_ tutti gli altri casi non suindicati " .
Storico versioni
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