Art. 5

In vigore dal 8 mar 1977
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977. Per il Consiglio Il Presidente D. OWEN (1)  GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2)  GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 9. (3)  GU n. L 149 del 1o. 7. 1972, pag. 4.
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