Art. 1

In vigore dal 8 mar 1977
1.   Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o che, retribuito in base agli stanziamenti di funzionamento è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o svolge mansioni presso un servizio medico, ha diritto a beneficiare di un'indennità qualora sia regolarmente sottoposto a permanenze, a norma dell'articolo 56 ter dello statuto dei funzionari. L'indennità è determinata nel modo seguente : a) l'indennità è espressa in punti ; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto. All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario ; b) il numero di punti per ora di permanenza effettivamente compiuta è : — per la permanenza sul luogo di lavoro : 11 per il servizio compiuto nei giorni lavoratori e 22 per il servizio compiuto il sabato, la domenica ed i giorni festivi ; — per la permanenza a domicilio : 2,15 per il servizio compiuto nei giorni lavorativi e 4,3 per il servizio compiuto il sabato, la domenica ed i giorni festivi. 2.   Non è dovuta alcuna indennità per la permanenza a domicilio la cui durata effettiva non raggiunge almeno 14 ore. 3.   Il funzionario che dimostri di non poter effettuare, per un periodo non superiore a un mese, permanenze sul luogo di lavoro per motivi di malattia o di infortunio, o che si trovi in congedo ordinario, conserva il diritto all'indennità. In caso di assenza per motivi di malattia o di infortunio per un periodo superiore a un mese, il diritto all'indennità è sospeso alla fine del primo mese fino alla ripresa del lavoro. Per il periodo di cui al primo comma, il funizonario ha diritto a un'indennità pari a 42 punti per giorno di assenza per motivi di malattia o di infortunio, debitamente comprovata, o per giorno di congedo.
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