Art. 4
In vigore dal 8 mar 1977
Il regolamento (Euratom) n. 1371/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolgono azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare (3) è abrogato.
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