Art. 8

In vigore dal 29 mar 1974
1 . Se lo Stato membro applica il regime di certificati di produzione previsto all' , per ciascun ettaro o parte di ettaro per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto viene rilasciato al produttore un certificato che rappresenta la metà dell'importo dell'aiuto . 2 . Quando , anteriormente alla fine della campagna , a ) il contratto di cui all' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 619/71 non è stato stipulato o il produttore procede o fa procedere per proprio conto alla trasformazione delle paglie di lino , il certificato è conservato dal produttore ; b ) il suddetto contratto è stato stipulato , il certificato viene trasmesso all'acquirente . La metà dell'aiuto è versata all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato . Tale certificato deve essere presentato entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna . 3 . Il certificato deve indicare almeno : _ il cognome , il nome e l'indirizzo del produttore ; _ la superficie in oggetto ; _ l'importo dell'aiuto da versare ; _ il cognome , il nome e l'indirizzo del beneficiario dell'aiuto ; _ la firma del produttore e del beneficiario dell'aiuto ; _ se il certificato è presentato dal produttore , l'indicazione che esso soddisfa a una delle condizioni previste all' , paragrafo 2 a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 619/71 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1974:771:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo