Art. 4
In vigore dal 29 mar 1974
1 . Ogni produttore di lino o di canapa presenta una dichiarazione di superficie di semina alla data fissata dallo Stato membro interessato e al più tardi entro il 15 giugno di ogni anno .
2 . La dichiarazione deve indicare almeno :
_ il cognome , il nome e l'indirizzo del dichiarante ;
_ la specie botanica e , per il lino , la varietà coltivata , oppure l'indicazione della sua principale destinazione ;
_ la superficie di semina , espressa in ettari e are ;
_ il riferimento catastale delle superfici di semina o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici .
Storico versioni
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