Art. 5

In vigore dal 29 mar 1974
1 . Ogni produttore di lino di canapa presenta una domanda di aiuto dopo il raccolto e al più tardi entro il 31 ottobre di ogni anno . 2 . La domanda di aiuto deve indicare almeno : _ il cognome , il nome e l'indirizzo del richiedente ; _ la dichiarazione delle superfici di raccolto , espresse in ettari e are , ed il riferimento catastale di tali superfici o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici ; _ il luogo di immagazzinaggio del prodotto o , qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato , il cognome , il nome e l'indirizzo dell'acquirente . 3 . Se il produttore soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 3 bis b ) del regolamento ( CEE ) n . 619/71 , la domanda di aiuto è corredata da una copia del contratto di coltura di cui allo stesso articolo , salvo nel caso in cui il contratto è stato registrato dalla competente autorità .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1974:771:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo