Art. 7

In vigore dal 13 ott 1970
Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo citato e per la durata della sua applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1970. Per il Consiglio Il Presidente H. LEUSSINK
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