Art. 5

In vigore dal 13 ott 1970
La Commissione segue regolarmente, sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui all'. Le misure necessarie sono adottate secondo la procedura prevista dal regolamento n. 23 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli.
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