Art. 4
In vigore dal 13 ott 1970
Nel caso in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per uno dei prodotti elencati all', i corsi di cui all', paragrafo 1, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, per tre giorni consecutivi di (1)GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 965/62. (2)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 4. mercato, inferiori al prezzo di cui all', al prodotto in questione è applicato il dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione.
Tale regime resta in vigore fino al momento in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, tali corsi rimangono, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'.
Storico versioni
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