Art. 4
In vigore dal 4 apr 1962
Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1962:26:oj#art-4