Art. 1
In vigore dal 4 apr 1962
A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 85 a 90 del Trattato, nonchè le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e all'articolo 86 del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato II del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2.
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