Art. 3
In vigore dal 4 apr 1962
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, l'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato è applicabile al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.
2. Tenendo conto delle disposizioni del Trattato relative all'agricoltura e, in particolare, dell'articolo 39, la Commissione valuta tutte le cause che sono all'origine delle pratiche incriminate, e segnatamente il livello dei prezzi ai quali sono effettuate, sul mercato considerato, le importazioni da altre provenienze. A seguito di tale valutazione, la Commissione rivolge le raccommandazioni e autorizza le misure di protezione di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato.
Storico versioni
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