Art. 5
Nell'esercizio delle sue funzioni, ogni ordinatore è personalmente responsabile;
In vigore dal 3 dic 1958
- del rispetto degli importi stabiliti ad esecuzione delle convenzioni di finanziamento, dopo approvazione delle aste e dei contratti;
þdei superi di credito non autorizzati;
þdell'emissione degli ordinativi di restituzione previsti dall', paragrafo 3;
- di ogni errore di gestione che abbia causato un danno finanziario alla Comunità.
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