Art. 3
In vigore dal 3 dic 1958
L'ordinatore principale o gli ordinatori delegati del Fondo dispongono i trasferimenti ed i pagamenti delle somme necessarie all'esecuzione del bilancio speciale, nelle condizioni fissate dalla convenzione di finanziamento stipulate, per ogni progetto, in attuazione delle decisioni previste all'articolo 23 del Regolamento n. 5.
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