Art. 4
In vigore dal 3 dic 1958
I pagamenti disposti per un progetto non possono in alcun caso essere superiori agli importi stabiliti dalla Commissione dopo approvazione delle aste e dei contratti.
L'ordinatore non può approvvigionare l'istituto finanziario incaricato dei pagamenti sul posto, per un importo superiore ai bisogni di tesoreria, quali risultano dagli scadenzari dei pagamenti, comunicati dall'autorità responsabile dell'esecuzione dei lavori.
Ad avvenuta esecuzione di ogni progetto, il conto corrispondente viene definitivamente regolato ad iniziativa degli ordinatori del Fondo i quali fanno procedere, eventualmente, alle necessarie restituzioni.
Storico versioni
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