Art. 1

In vigore dal 27 lug 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . È ricostituita la sede del tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, nonché la sede di pretura nei comuni di Ceglie Messapico e di Santa Margherita di Belice.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;584#art-1

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