Art. 1
1 / 2In vigore dal 27 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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È ricostituita la sede del tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, nonché la sede di pretura nei comuni di Ceglie Messapico e di Santa Margherita di Belice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;584#art-1