Art. 2

In vigore dal 27 lug 1946
La circoscrizione territoriale da assegnare agli uffici predetti, la data di inizio della loro attività e le piante organiche del personale, saranno determinate con successivi provvedimenti da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 31 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 341. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;584#art-2

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Art. 2 Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria. — Testo vigente | Portale Normativo