Art. 4

In vigore dal 19 lug 1946
Nel caso che gli insegnanti di cui agli articoli precedenti non abbiano diritto a percepire la retribuzione durante le vacanze, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale spetta loro la retribuzione di un mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;558#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo