Art. 2
In vigore dal 19 lug 1946
La retribuzione e l'indennità di caro-vita sono corrisposte a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti hanno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, semprechè abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° febbraio.
Per gl'insegnanti provvisori che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo servizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;558#art-2