Art. 3

In vigore dal 21 ott 1947
Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dagli articoli precedenti, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del primo comma dell', il caso del ritorno in servizio del titolare prima dell'inizio della sessione estiva di esami. Qualora il titolare torni in servizio dopo l'epoca predetta, e prima che s'inizi la sessione autunnale, sono dovute al supplente la retribuzione e l'indennità di carovita per il periodo delle vacanze estive, non anche per la sessione autunnale.

Note all'articolo

  • Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, come modificato dall'errata-corrige in G.U. 15/10/1947, n. 237, ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;558#art-3

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