Art. 3

In vigore dal 25 giu 1946
La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-25;422#art-3

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