Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 25 giu 1946
La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-25;422#art-3