Art. 2

In vigore dal 25 giu 1946
Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-25;422#art-2

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Art. 2 Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti. — Testo vigente | Portale Normativo