Art. 2
In vigore dal 25 giu 1946
Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-25;422#art-2