Art. 3
In vigore dal 24 lug 1946
Il testo dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è così modificato:
"Art. 31 - Ripetizioni camerali. - I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati, a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 60 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi".
Ordiniamo che il presente decreto; munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - DE COURTEN -
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 328. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-24;573#art-3