Art. 2

In vigore dal 24 lug 1946
Il 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è modificato come segue: "Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale".
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urn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-24;573#art-2

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